venerdì, agosto 25, 2006

Appello per il Libano

Quali condizioni e garanzie irrinunciabili per una Forza d’Interposizione in Medio Oriente?

APPELLO PROMOSSO DA: Padre Alex Zanotelli, Ennio Abate, Cristina Alziati, Angelo Baracca, Ernesto Burgio, Chiara Cavallaro, Paola Ciardella, Patrizia Creati, Mauro Cristaldi, Manlio Dinucci, Antonino Drago, Giuseppe Gozzini, Alberto L’Abate, Paola Manduca, Alfonso Navarra, Giorgio Parisi, Claudio Pozzi, Giovanni Sarubbi, Alberto Tarozzi, Andrea Trentini, Riccardo Troisi, Monica Zoppè.

Sembra essersi formato un consenso generale sull’opportunità/necessità che l’Italia partecipi alla Forza Internazionale di Interposizione in Libano. È indubbio che per arrestare la spirale di violenza che sempre più insanguina il Medio Oriente, e si estende pericolosamente al resto del mondo, sia più che mai necessario un impegno attivo della comunità internazionale, sotto la guida dell’Onu. L’esito di un tale impegno dipende tuttavia in modo determinante dalle condizioni in cui verrà attuato e condotto. Sembra più che mai necessario richiamare l’attenzione del Governo, del Parlamento e di tutti i cittadini su alcuni punti molto delicati.Una prima considerazione doverosa è che la guerra in Libano ha occultato il problema palestinese. Non sembra accettabile, in particolare, che la comunità internazionale ignori completamente il fatto che Ministri e Parlamentari di un paese che dovrebbe essere sovrano siano stati sequestrati (ancora dabato 19 agosto il vice-premier, Nasser-as-Shaer), imprigionati, ed almeno in un caso anche torturati. In nessun altro Paese un simile intervento straniero potrebbe venire tollerato: perché nessuno reagisce nel caso di Israele? È inaccettabile il silenzio del Governo italiano.Venendo alla costituzione di una Forza Internazionale di Interposizione, essa deve ubbidire ad alcune condizioni fondamentali ed elementari: è evidente che non possono farne parte militari di un paese che non sia rigorosamente equidistante tra i due belligeranti. L’Italia ha stipulato lo scorso anno un impegnativo Accordo di Cooperazione Militare con Israele, che inficia in modo sostanziale e irrimediabile la nostra equidistanza. Il Diritto Internazionale impone, come minimo, la preventiva sospensione di tale Accordo, i cui termini dettagliati devono assolutamente essere resi noti all’opinione pubblica.È il caso di ricordare ancora che Israele ha partecipato a manovre militari della Nato svoltesi in Sardegna, nelle quali si saranno indubbiamente addestrati piloti ad altri militari israeliani, impegnati poi nella guerra in Libano. Da queste circostanze discende una ulteriore condizione: è necessaria una garanzia assoluta che il comando di questa Forza di Interposizione rimanga strettamente sotto il comando dell’Onu, e non possa essere trasferita in nessun momento alla Nato.È assolutamente necessario, inoltre, che le spese della missione non gravino ulteriormente sul bilancio dello stato italiano, e in particolare non comportino riduzioni delle spese sociali, ma rientrino nel bilancio del Ministero della Difesa per le missioni militari italiane all’estero.Queste sembrano condizioni fondamentali e irrinunciabili per la partecipazione del nostro paese.Rimangono però altre riserve. Appare singolare e tutt’altro che neutrale il fatto che una Forza Internazionale di Interposizione venga schierata sul territorio di uno dei due Paesi belligeranti, quello attaccato, e non sul loro confine. Deve essere chiaro pertanto che, finché tale forza opererà in territorio libanese, essa deve essere soggetta alla sovranità libanese, e che non potrà in alcun modo essere incaricata del disarmo né dello scioglimento di Hezbollah. Queste condizioni operative esporranno comunque i militari che compongono questa forza ad agire nel caso in cui avvengano (reali o pretese) provocazioni: come potranno opporsi con la forza all’esercito israeliano, tutt’ora presente in territorio libanese? Non ci si facciano illusioni sulle regole d’ingaggio, che verranno decise dall’organismo che guiderà la missione, e non dal nostro Governo. Riteniamo giusto richiedere anche che il contingente militare sia affiancato da un congruo numero di volontari disarmati.Deve infine risultare estremamente chiaro che questa Forza di Interposizione non potrà mai, e in alcun modo, essere coinvolta in una ripresa o in una estensione del conflitto. Così come deve essere escluso un suo impiego per proteggere le ditte italiane che si lanceranno nel lucroso business della ricostruzione del Libano.É necessario fugare con molta chiarezza qualsiasi illusione che l’interposizione militare, anche nelle migliori condizioni, sia risolutiva per il conflitto in Medio Oriente, soprattutto per risolvere la fondamentale questione palestinese. Chi arresterà la distruzione delle case, delle coltivazioni e delle infrastrutture dei palestinesi, gli omicidi mirati (in palese violazione di qualsiasi norma giuridica)? Chiediamo pertanto che, prima di inviare un contingente italiano, il nostro Governo ponga con forza a livello internazionale l’esigenza irrinunciabile del dispiegamento di una forza internazionale di pace anche a Gaza e in Cisgiordania, a garanzia della sicurezza di Israele e come condizione per la creazione di uno Stato Palestinese.Chiediamo che su queste questioni fondamentali vengano prese ufficialmente decisioni chiare, esplicite e trasparenti, e si esigano le dovute garanzie a livello internazionale.

APPELLO PROMOSSO DA:Padre Alex ZanotelliEnnio AbateCristina AlziatiAngelo BaraccaErnesto BurgioChiara CavallaroPaola CiardellaPatrizia CreatiMauro CristaldiManlio DinucciAntonino DragoGiuseppe Gozzini Alberto L’AbatePaola ManducaAlfonso NavarraGiorgio ParisiClaudio PozziGiovanni SarubbiAlberto TarozziAndrea TrentiniRiccardo TroisiMonica Zoppè

/Condizionilibano22082006.htm

http://www.ildialogo.org/

martedì, agosto 22, 2006

Un omaggio a Pierangelo Bertoli, il 24 agosto a Muro

24 AGOSTO MURO LECCESE Parco SS. Crocefissoore 21:00Circolo arci
“LIBERI CANTIERI”
in collaborazione con "ASSOCIAZIONE 29 LUGLIO" con il patrocinio del Comune di Muro Leccese Presenta...
"A RUOTA LIBERA"
Spettacolo su Pierangelo Bertoli, liberamente ispirato all'uomo, al musicista, al poeta. Lo spettacolo prevede l'esecuzione live di brani tratti dal repertorio del cantautore emiliano, intermezzati dalla recitazione da parte di un attore di diverse poesie di P.P.Pasolini, A.Merini, B. Brecht, C. Bukowsky e dello stesso P. Bertoli. Con questo spettacolo cerchiamo innanzitutto di ricordare l'immagine di Pierangelo, un cantautore fuori dagli schemi, dai circuiti radio-televisivi e sempre schierato contro il perbenismo, le ingiustizie, le barriere architettoniche, le barriere psicologiche ed il senso di pregiudizio mosso nei confronti di quelle figure umane che la media borghesia ha da sempre bollato come "diverse". Abbiamo notato la vicinanza artistica ed ideologica tra il cantautore ed i poeti su citati, vicinanza che si sostanzia nel rifiuto sistematico degli stereotipi negativi impressi su i "diversi", i poveri, coloro che per scelta o per destino si trovano a vivere ai margini della società.

venerdì, agosto 18, 2006

SE LA VESCOVA DIVIDE LE CHIESE

La Conferenza episcopale svizzera ha declassato la presenza strutturata delle donne S E L A D O N N A - V E S C O V A D I V I D E L E C H I E S E Da parte sua, il cardinale Walter Kasher ha sostenuto che la recente scelta della Chiesa d´Inghilterra renderà impossibile la riconciliazione tra Canterbury e Roma A dividere le Chiese erano, una volta, i modi dogmatici per definire il mistero dell´incarnazione o la giustificazione; adesso che su tali impervie questioni si è giunti ad un consenso pieno o quasi ecco giungere altri temi - su tutti, i ministeri femminili - che, per taluni, costituiscono vera e propria zizzania da estirpare. Come dimostrato da alcuni eventi recenti. Il primo episodio ci è venuto dalla Svizzera. Qui la Conferenza episcopale elvetica ha degradato a semplice "Consiglio" una "Commissione delle donne" istituita diciassette anni fa e, praticamente, declassata nel giugno scorso. "I nostri vescovi, legati ad usanze d´altre epoche", ha commentato la rivista d´informazione religiosa "Choisir", "schivano le vere questioni accontentandosi di rinviare le loro interlocutrici a posizioni teologiche acquisite ma discutibili, o alla Chiesa cattolica universale con la quale devono essere in sintonia. Questa scappatoia li dispensa da qualsiasi gesto profetico. Sconcertati dalle rivendicazioni delle donne, hanno tentato una manovra diversiva". Questo "sfondo" pende anche sul rapporto tra Chiesa cattolica romana e Chiesa d´Inghilterra. Infatti, in quest´ultima, dove già da decenni esistono le donne-pastore, negli ultimi tempi è stata ammessa anche la donna-vescova; ma nella Chiesa d´Inghilterra la procedura per ordinare donne-vescove è stata avviata appena sei mesi orsono e, come è stato ammesso anche dall´arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, esse vi saranno solo tra non meno di sei anni. Seppure raggiungibile solo tra sei anni, il traguardo indicato ha, tuttavia, già messo Roma in stato d´allarme. Infatti, sollecitato dallo stesso Williams, il cardinale Walter Kasher (al vertice del Pontificio Consiglio per l´unità dei cristiani), ha ammonito che, se l´ipotesi divenisse realtà, ciò "che desideriamo tanto ardentemente (la partecipazione condivisa al banchetto del Signore) sarebbe sempre più lontano. Invece di muoverci gli uni verso gli altri, coesisteremmo semplicemente fianco a fianco". Per il peso storico che ha la Chiesa d´Inghilterra, ha sottolineato il cardinale, una scelta simile varrebbe come "indicazione" per il cammino di tutta la Comunione anglicana. Insomma, la scelta della donna-vescova porterebbe "ad un gelo di lunga durata" tra Canterbury e Roma. D´altronde, durante un incontro con il clero romano, circa sei mesi orsono, Benedetto XVI disse: "Il ministero sacerdotale dal Signore è riservato agli uomini. (...)In definitiva, è il Sacramento che governa la Chiesa". "Tuttavia", aveva aggiunto che sarebbe stato giusto chiedersi se non potessero essere offerte più "posizioni di responsabilità alle donne". A parte il maggior spazio alle donne in ruoli di responsabilità, dunque, sul nodo teologico di fondo, il papa aveva ribadito le tesi del suo predecessore. Ora, sostenere che solo l´uomo può rappresentare Cristo apre un´invalicabile contraddizione, dato che lo stesso papa sembra ammettere che anche la donna può battezzare. Ma, probabilmente, sembra esservi un altro, più grave, "a priori": solo le categorie maschili possono dire Dio. Però, oggi non sembra più possibile parlare di Dio solamente al genere maschile. Sarebbe un´idolatria che falsa la realtà della vita divina riducendo tutta la sua ricchezza unicamente ad una dimensione dell´esperienza umana. Quella dei ministeri femminili, allora, appare una questione troppo seria per lasciarla solo nelle mani delle gerarchie ecclesiastiche.
(Gabriele De Blasi)

venerdì, agosto 11, 2006

Regina Pacis, ecco le motivazioni della condanna a Lodeserto e al suo enturage

CPT "Regina pacis": pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna di don Cesare Lodeserto e del suo staff ......................................................................... dalla sentenza di condanna di Don Cesare Lodeserto ... L´aver tenuto da parte degli imputati le condotte descritte, consistite nell´uso della violenza fisica al fine di costringere le persone offese a sopportare costrizioni umilianti e nella causazione delle lesioni, non può qualificarsi in termini di abuso di mezzi di correzione, bensì in termini di violenza privata e lesioni aggravate, reati appartenenti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. Il delitto previsto dall´art. 571 c.p. si sostanzia nella condotta di chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia determinando un pericolo di malattia nel corpo o nella mente, con l´ulteriore specificazione che la causazione di lesioni personali o della morte aggrava la fattispecie ed il trattamento sanzionatorio. Dunque, l´abuso dei mezzi di correzione non è altro che una enfatizzazione oltre il limite consentito delle modalità educative e disciplinari idonee a determinare il pericolo dell´insorgere di una malattia fisica o mentale. L´interpretazione giurisprudenziale della disposizione in questione ha chiarito che integra la fattispecie criminosa di cui all´art. 571 c.p. "l´uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell´abuso sia in ragione dell´arbitrarietà o intempestività della sua applicazione, sia in ragione dell´eccesso della misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza" (Cass. Pen. Sez. VI 7.11.97, Paglia), specificando che "il termine <> va assunto come sinonimo di educazione e presuppone che di tali mezzi ... possa farsi un uso consentito e legittimo che però, trasmodando in apprezzabile eccesso, si trasforma in illecito, così integrando la figura dell´abuso" (Cass. pen. Sez. VI 9.1.04, n. 4934). Ha chiarito inoltre che "l´eccesso dei mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell´art. 571 c.p. anche se retto dall´animus corrigendi" (Cass. pen. Sez. VI 16.5.96, n. 4904) poiché "l´uso della violenza non può mai ritenersi finalizzato a scopi rieducativi" (Cass. pen. Sez. VI 26.10.04, n. 44621). Peraltro al fine di stabilire se ricorra l´ipotesi delittuosa di cui all´art. 571 c.p. deve esaminarsi non solo l´elemento oggettivo della fattispecie concreta e, dunque, la correlazione tra i mezzi e i metodi e le finalità educativa e disciplinare, ma anche l´elemento soggettivo e cioè che il motivo che abbia determinato l´agente sia quello disciplinare e correttivo (Cass. pen. Sez. VI, 11.4.96, Carbone). La disamina della interpretazione giurisprudenziale consente di comprendere pienamente la struttura del reato e la reale essenza dello stesso sotto il profilo del bene giuridico pag. 29 tutelato, oltre che di escludere che le condotte descritte in rubrica siano sussumibili sotto la tipologia di delitto previsto e punito dall´art. 571 c.p. L´aver ricondotto le persone offese nel C.T.P. malmenandole selvaggiamente, deridendole e trattandole alla stregua di bestie, costringendo loro con violenze inaudite a ingurgitare pezzi di carne di maiale cruda nella piena consapevolezza della fede musulmana che le caratterizzava, ragione per cui quel tipo di carne, ancor più nel periodo del Ramadan, era assolutamente vietata, non può assolutamente costituire un mezzo educativo o correttivo, poiché si sostanzia in una violenza del tutto gratuita e abietta. Non si riesce davvero a rintracciare l´intento di correzione nelle condotte che sono state ampiamente descritte; è, invece, del tutto evidente che l´unico motivo che ha determinato gli agenti è stato quello punitivo della violenza, della prevaricazione e dell´umiliazione, ferendo nel corpo e nell´animo soggetti disperati colpevoli solo di aver tentato una fuga. Pertanto, oltre alle lesioni ampiamente certificate in atti, è chiaro che l´aver costretto a subire comportamenti quali quelli della costrizione a mangiare carne di maiale, o il non averli impediti, e le derisioni per il solo fatto di aderire ad un credo religioso non può che integrare il delitto di violenza privata. In proposito, la Suprema Corte precisa che "l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall'articolo 571 del Cp, presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi, tramutato per eccesso in illecito (abuso): di conseguenza il reato non è configurabile quando vengano usati mezzi di per sé illeciti, per la loro natura o anche per la potenzialità di danno alla persona o alla psiche, dovendo in questo caso la condotta essere ricondotta alle ipotesi criminose realizzate con i citati mezzi (lesioni personali volontarie, violenza privata, maltrattamenti). (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva qualificato come violenza privata la condotta posta in essere dai responsabili di un campo scout, i quali, per punire un minore a loro affidato, gli avevano inflitto una punizione degradante e umiliante, caratterizzata dall'uso della violenza, consistita nell'averlo legato a un palo in cemento con una corda, nel cospargerlo di sughi di scarto e detersivo per piatti, nel farlo oggetto, infine, del getto d'acqua di una pompa; trattavasi, secondo la Corte, di condotta caratterizzata dall'uso di violenza, non riconducibile come tale, neppure in termini di abuso, al concetto di "correzione", dovendosi intendere questo nel significato di "educazione" e non potendosi quindi perseguire alcuna meta educativa mediante l'utilizzo di uno strumento che contraddica i fondamentali valori di pace e rispetto che devono caratterizzare i apporti umani)" (Cass. pen. Sez. V, 5.11.02, n. 36842, Iacono e altri). Con il delitto di violenza privata concorre quello di lesioni aggravate ai sensi dell´art. 61 n. 4 c.p. per aver adoperato sevizie e agito con crudeltà verso le persone. In ordine alle lesioni, come già detto, la documentazione sanitaria in atti attesta, insieme a tutti le altre emergenze istruttorie, la sussistenza del reato. Non v´è dubbio in ordine alla configurabilità dell´aggravante che ricorre ogniqualvolta l´agente infligga alla vittima sofferenze che esulino dal normale processo di pag. 30 causazione dell´evento, caratterizzate dalla gratuità e cagionate da una condotta particolarmente riprovevole, sintomo dell´ansia dell´agente medesimo di appagare la propria volontà di arrecare dolore. La lettura delle deposizioni rende palpabile in tutta la sua scioccante evidenza come le lesioni cagionate alle persone offese siano state proprio accompagnate dalla volontà di infliggere tormenti e sofferenze alle vittime per il solo piacere di vederle soffrire. Non sono altrimenti spiegabili le modalità delle azioni violente, le derisioni (Vieru a Salem: "Dove sta Allah che ti salva e ti protegge adesso?" - deposizione di Salem Mohamed, verbale udienza 4.3.03), l´accanimento nel picchiare i fuggitivi, il tenerli fermi mentre con un manganello erano costretti a mangiare la carne di maiale. ........................................................................................................ ....................................................................................................... P.Q.M. letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara LODESERTO Cesare colpevole dei reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, LODESERTO Giuseppe (detto Luca), VIERU Natalia (detta Natasha), DOKAJ Paulin (detto Paolo), eccezion fatta per gli episodi ai danni di Agrebi e Aidi, GOZLUGOL Husevin, eccezion fatta per l´episodio ai danni di Tarconni, MARA Armando e SEN Ramazan colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, D´AMBROSIO Francesco, ALBERGA Vito, OTTOMANO Vito, COSCIA Michele, MELE Vito, DI PIERRO Mario e FUMAROLA Giovanni colpevoli dei reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in pag. 39 rubrica e, in concorso di attenuanti generiche per tutti gli imputati ritenute equivalente alle aggravanti contestate, condanna LODESERTO Cesare alla pena anni uno e mesi quattro di reclusione, LODESERTO Giuseppe, VIERU Natalia alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, DOKAJ, GOZLUGOL, MARA e SEN alla pena di mesi nove di reclusione, D´AMBROSIO e OTTOMANO alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, ALBERGA, DI PIERRO, FUMAROLA e COSCIA alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara ROBERTI Giovanni e CAZZATO Anna Catia colpevoli del reato loro ascritto e, in concorso di attenuanti generiche, condanna ciascuno alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa alle condizioni di legge per tutti gli imputati. Letto l´art. 530 c.p.p., assolve tutti gli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, con riferimento agli episodi relativi ad HADDAJI Mohammed, perché il fatto non sussiste. Letto l´art. 530 c.p.p., assolve LODESERTO Cesare e DOKAJ Paulin dai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, con riferimento agli episodi relativi ad Agrebi Baligh e Aidi Manjoub per non aver commesso il fatto. Letto l´art. 530 cpv c.p.p., assolve D´EPIRO Alessandro, BLASI Francesco e CASAFINA Antonio dai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, per non aver commesso il fatto. Letto l´art. 530 c.p.p., assolve LODESERTO Cesare e LODESERTO Giuseppe dal reato loro ascritto al capo B della rubrica per non aver commesso il fatto. Letti gli artt. 538 e ss c.p.p., condanna LODESERTO Cesare, LODESERTO Giuseppe (detto Luca), VIERU Natalia (detta Natasha), DOKAJ Paulin (detto Paolo), GOZLUGOL Husevin, MARA Armando e SEN Ramazan, D´AMBROSIO Francesco, ALBERGA Vito, OTTOMANO Vito, COSCIA Michele, MELE Vito, DI PIERRO Mario e FUMAROLA Giovanni al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite, fatta eccezione per Haddaji Mohammed, e con esclusione di Agrebi Baligh e Aidi Manjoub con esclusivo riferimento a Lodeserto Cesare e Dokaj Paulin, da liquidarsi in separato giudizio. Condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale pari a € 2000 per ogni parte civile costituita, eccezion fatta per l´Associazione Studi Giuridici sull´Immigrazione (ASGI). Pone a carico degli imputati le spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili che liquida in euro 5000 per la parte civile assistita dall´Avv. Pistelli, euro 7000 per le parti civili assistite dall´Avv. Petrelli, euro 15000 per le parti civili assistite dall´Avv. Petrelli, oltre IVA, CA e spese forfetizzate come per legge. Letto l´art. 544 comma 3 c.p.p., indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione. Lecce, 22 luglio 2005 _____________ ____
Il Giudice dott. Annalisa de Benedictis

sabato, agosto 05, 2006

CF2. C'è chi sceglie Ceglie

LIBERO ACCESSO presenta:Secondo Festival delle Arti Visive a Ceglie Messapica dal 18 agosto al 6 settembre 2006 CF2, Festival di Arti Visive in Puglia alla seconda edizione. Dopo il workshop "Fotografare il Rito" tenutosi a Ceglie Messapica, Aprile 2006, LIBERO ACCESSO prosegue la sua attività con il Secondo Festival Delle Arti Visive a Ceglie Messapica, CF2, dal 18 agosto al 6 settembre. Il tema attorno al quale è costruito l'intero Festival è la pelle intesa come organo sensoriale, attraverso cui conoscere la realtà e comunicarla, e come immagine doppiamente legata al contenuto. Il progetto è articolato in 4 sezioni a cura di Francesca Cavallo. Geografie della Pelle è la sezione in cui esibiscono Letizia Battaglia, in collaborazione con FotoGrafia, Festival Internazionale di Roma, Massimo Mastrorillo, Lina Pallotta, Ninni Romeo e Natalie Zwillinger. La sezione Progetti Site Specific vede come protagonisti di due esposizioni l'artista salentino Sandro Mele e Marco Bernardi. In Variazioni sul Tema, Elena Arzuffi, Rocco Dubbini, Mariana Ferratto, Brunella Longo, Eugenio Percossi e Corrado Sassi, sviluppano dubbi e riflessioni sulla complessità del tema a pelle. L'ultima sezione è intitolata Libero Accesso alla Fotografia, spazio dedicato alla selezione delle migliori fotografie realizzate nell'ambito del workshop Fotografare il Rito, organizzato da LIBERO ACCESSO lo scorso aprile. Oltre alle esposizioni, CF2 propone tre tipi di eventi collaterali che completano la trattazione del tema a pelle: un portfolio day , in collaborazione con Outside School, il 28 agosto; un workshop di tecniche antiche di stampa tenuto da Andrea Mosso; la presentazione al pubblico il 20 il 22 luglio di alcune delle più significative uscite editoriali rispettivamente di Lorenzo Castore e, a cura di Manuela Fugenzi, Brunella Longo; un incontro con Letizia Battaglia il 3 settembre, a cura di Augusto Pieroni. La suggestiva location scelta per l'occasione è l'ex convento dei Domenicani nel centro storico di Ceglie Messapica, (Brindisi) , la struttura, dall'architettura e storia significative, si presta a raccogliere l'intera manifestazione.