venerdì, agosto 11, 2006

Regina Pacis, ecco le motivazioni della condanna a Lodeserto e al suo enturage

CPT "Regina pacis": pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna di don Cesare Lodeserto e del suo staff ......................................................................... dalla sentenza di condanna di Don Cesare Lodeserto ... L´aver tenuto da parte degli imputati le condotte descritte, consistite nell´uso della violenza fisica al fine di costringere le persone offese a sopportare costrizioni umilianti e nella causazione delle lesioni, non può qualificarsi in termini di abuso di mezzi di correzione, bensì in termini di violenza privata e lesioni aggravate, reati appartenenti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. Il delitto previsto dall´art. 571 c.p. si sostanzia nella condotta di chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia determinando un pericolo di malattia nel corpo o nella mente, con l´ulteriore specificazione che la causazione di lesioni personali o della morte aggrava la fattispecie ed il trattamento sanzionatorio. Dunque, l´abuso dei mezzi di correzione non è altro che una enfatizzazione oltre il limite consentito delle modalità educative e disciplinari idonee a determinare il pericolo dell´insorgere di una malattia fisica o mentale. L´interpretazione giurisprudenziale della disposizione in questione ha chiarito che integra la fattispecie criminosa di cui all´art. 571 c.p. "l´uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell´abuso sia in ragione dell´arbitrarietà o intempestività della sua applicazione, sia in ragione dell´eccesso della misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza" (Cass. Pen. Sez. VI 7.11.97, Paglia), specificando che "il termine <> va assunto come sinonimo di educazione e presuppone che di tali mezzi ... possa farsi un uso consentito e legittimo che però, trasmodando in apprezzabile eccesso, si trasforma in illecito, così integrando la figura dell´abuso" (Cass. pen. Sez. VI 9.1.04, n. 4934). Ha chiarito inoltre che "l´eccesso dei mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell´art. 571 c.p. anche se retto dall´animus corrigendi" (Cass. pen. Sez. VI 16.5.96, n. 4904) poiché "l´uso della violenza non può mai ritenersi finalizzato a scopi rieducativi" (Cass. pen. Sez. VI 26.10.04, n. 44621). Peraltro al fine di stabilire se ricorra l´ipotesi delittuosa di cui all´art. 571 c.p. deve esaminarsi non solo l´elemento oggettivo della fattispecie concreta e, dunque, la correlazione tra i mezzi e i metodi e le finalità educativa e disciplinare, ma anche l´elemento soggettivo e cioè che il motivo che abbia determinato l´agente sia quello disciplinare e correttivo (Cass. pen. Sez. VI, 11.4.96, Carbone). La disamina della interpretazione giurisprudenziale consente di comprendere pienamente la struttura del reato e la reale essenza dello stesso sotto il profilo del bene giuridico pag. 29 tutelato, oltre che di escludere che le condotte descritte in rubrica siano sussumibili sotto la tipologia di delitto previsto e punito dall´art. 571 c.p. L´aver ricondotto le persone offese nel C.T.P. malmenandole selvaggiamente, deridendole e trattandole alla stregua di bestie, costringendo loro con violenze inaudite a ingurgitare pezzi di carne di maiale cruda nella piena consapevolezza della fede musulmana che le caratterizzava, ragione per cui quel tipo di carne, ancor più nel periodo del Ramadan, era assolutamente vietata, non può assolutamente costituire un mezzo educativo o correttivo, poiché si sostanzia in una violenza del tutto gratuita e abietta. Non si riesce davvero a rintracciare l´intento di correzione nelle condotte che sono state ampiamente descritte; è, invece, del tutto evidente che l´unico motivo che ha determinato gli agenti è stato quello punitivo della violenza, della prevaricazione e dell´umiliazione, ferendo nel corpo e nell´animo soggetti disperati colpevoli solo di aver tentato una fuga. Pertanto, oltre alle lesioni ampiamente certificate in atti, è chiaro che l´aver costretto a subire comportamenti quali quelli della costrizione a mangiare carne di maiale, o il non averli impediti, e le derisioni per il solo fatto di aderire ad un credo religioso non può che integrare il delitto di violenza privata. In proposito, la Suprema Corte precisa che "l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall'articolo 571 del Cp, presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi, tramutato per eccesso in illecito (abuso): di conseguenza il reato non è configurabile quando vengano usati mezzi di per sé illeciti, per la loro natura o anche per la potenzialità di danno alla persona o alla psiche, dovendo in questo caso la condotta essere ricondotta alle ipotesi criminose realizzate con i citati mezzi (lesioni personali volontarie, violenza privata, maltrattamenti). (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva qualificato come violenza privata la condotta posta in essere dai responsabili di un campo scout, i quali, per punire un minore a loro affidato, gli avevano inflitto una punizione degradante e umiliante, caratterizzata dall'uso della violenza, consistita nell'averlo legato a un palo in cemento con una corda, nel cospargerlo di sughi di scarto e detersivo per piatti, nel farlo oggetto, infine, del getto d'acqua di una pompa; trattavasi, secondo la Corte, di condotta caratterizzata dall'uso di violenza, non riconducibile come tale, neppure in termini di abuso, al concetto di "correzione", dovendosi intendere questo nel significato di "educazione" e non potendosi quindi perseguire alcuna meta educativa mediante l'utilizzo di uno strumento che contraddica i fondamentali valori di pace e rispetto che devono caratterizzare i apporti umani)" (Cass. pen. Sez. V, 5.11.02, n. 36842, Iacono e altri). Con il delitto di violenza privata concorre quello di lesioni aggravate ai sensi dell´art. 61 n. 4 c.p. per aver adoperato sevizie e agito con crudeltà verso le persone. In ordine alle lesioni, come già detto, la documentazione sanitaria in atti attesta, insieme a tutti le altre emergenze istruttorie, la sussistenza del reato. Non v´è dubbio in ordine alla configurabilità dell´aggravante che ricorre ogniqualvolta l´agente infligga alla vittima sofferenze che esulino dal normale processo di pag. 30 causazione dell´evento, caratterizzate dalla gratuità e cagionate da una condotta particolarmente riprovevole, sintomo dell´ansia dell´agente medesimo di appagare la propria volontà di arrecare dolore. La lettura delle deposizioni rende palpabile in tutta la sua scioccante evidenza come le lesioni cagionate alle persone offese siano state proprio accompagnate dalla volontà di infliggere tormenti e sofferenze alle vittime per il solo piacere di vederle soffrire. Non sono altrimenti spiegabili le modalità delle azioni violente, le derisioni (Vieru a Salem: "Dove sta Allah che ti salva e ti protegge adesso?" - deposizione di Salem Mohamed, verbale udienza 4.3.03), l´accanimento nel picchiare i fuggitivi, il tenerli fermi mentre con un manganello erano costretti a mangiare la carne di maiale. ........................................................................................................ ....................................................................................................... P.Q.M. letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara LODESERTO Cesare colpevole dei reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, LODESERTO Giuseppe (detto Luca), VIERU Natalia (detta Natasha), DOKAJ Paulin (detto Paolo), eccezion fatta per gli episodi ai danni di Agrebi e Aidi, GOZLUGOL Husevin, eccezion fatta per l´episodio ai danni di Tarconni, MARA Armando e SEN Ramazan colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, D´AMBROSIO Francesco, ALBERGA Vito, OTTOMANO Vito, COSCIA Michele, MELE Vito, DI PIERRO Mario e FUMAROLA Giovanni colpevoli dei reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in pag. 39 rubrica e, in concorso di attenuanti generiche per tutti gli imputati ritenute equivalente alle aggravanti contestate, condanna LODESERTO Cesare alla pena anni uno e mesi quattro di reclusione, LODESERTO Giuseppe, VIERU Natalia alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, DOKAJ, GOZLUGOL, MARA e SEN alla pena di mesi nove di reclusione, D´AMBROSIO e OTTOMANO alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, ALBERGA, DI PIERRO, FUMAROLA e COSCIA alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara ROBERTI Giovanni e CAZZATO Anna Catia colpevoli del reato loro ascritto e, in concorso di attenuanti generiche, condanna ciascuno alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa alle condizioni di legge per tutti gli imputati. Letto l´art. 530 c.p.p., assolve tutti gli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, con riferimento agli episodi relativi ad HADDAJI Mohammed, perché il fatto non sussiste. Letto l´art. 530 c.p.p., assolve LODESERTO Cesare e DOKAJ Paulin dai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, con riferimento agli episodi relativi ad Agrebi Baligh e Aidi Manjoub per non aver commesso il fatto. Letto l´art. 530 cpv c.p.p., assolve D´EPIRO Alessandro, BLASI Francesco e CASAFINA Antonio dai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, per non aver commesso il fatto. Letto l´art. 530 c.p.p., assolve LODESERTO Cesare e LODESERTO Giuseppe dal reato loro ascritto al capo B della rubrica per non aver commesso il fatto. Letti gli artt. 538 e ss c.p.p., condanna LODESERTO Cesare, LODESERTO Giuseppe (detto Luca), VIERU Natalia (detta Natasha), DOKAJ Paulin (detto Paolo), GOZLUGOL Husevin, MARA Armando e SEN Ramazan, D´AMBROSIO Francesco, ALBERGA Vito, OTTOMANO Vito, COSCIA Michele, MELE Vito, DI PIERRO Mario e FUMAROLA Giovanni al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite, fatta eccezione per Haddaji Mohammed, e con esclusione di Agrebi Baligh e Aidi Manjoub con esclusivo riferimento a Lodeserto Cesare e Dokaj Paulin, da liquidarsi in separato giudizio. Condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale pari a € 2000 per ogni parte civile costituita, eccezion fatta per l´Associazione Studi Giuridici sull´Immigrazione (ASGI). Pone a carico degli imputati le spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili che liquida in euro 5000 per la parte civile assistita dall´Avv. Pistelli, euro 7000 per le parti civili assistite dall´Avv. Petrelli, euro 15000 per le parti civili assistite dall´Avv. Petrelli, oltre IVA, CA e spese forfetizzate come per legge. Letto l´art. 544 comma 3 c.p.p., indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione. Lecce, 22 luglio 2005 _____________ ____
Il Giudice dott. Annalisa de Benedictis

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